Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'armonizzazione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo i princìpi e criteri direttivi desumibili dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e prevedendo, in particolare, che i ruoli direttivi siano articolati nelle seguenti qualifiche:

          a) commissario;

 

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          b) commissario capo;

          c) commissario coordinatore sostituto dirigente.